mercoledì 17 luglio 2013

Carissimi aderenti al Cammino Neocatecumenale, ho da porvi una semplice domanda, per corroborare o smentire (non si sa mai) alcune mie riflessioni. Confido nella sincerità e nell’onestà intellettuale di coloro che mi aiuteranno a capire.

Una delle prassi più discutibili (tra le tante, troppe) della liturgia arguelliana (che si vuole far passare come approvata, apprezzata e benedetta da Papa Benedetto XVI) è quella di fare un balletto (non voglio sapere in quali circostanze particolari) intorno all’altare. A coloro (Dio li benedica!) che rimproverano questa prassi, documentando come essa non abbia senso nella liturgia cattolica e non è prevista né normata dai libri liturgici (che vanno seguiti fedelmente), i difensori del Cammino Neocatecumenale, quando non si addentrano in improbabili giustificazioni teologiche, sostengono che, questo tipo di balletto (o danza) non essendo vietato espressamente dai libri liturgici, può essere effettuato. Oltretutto, sostengono costoro, questo rito si esegue al termine della Messa (se di Messa si può parlare) e quindi, in quanto rito extraliturgico, può essere eseguito tranquillamente.

Lo so, basterebbe un po’ di buon senso e chiudere questa pratica. Basterebbe notare che i libri liturgici non vietano nemmeno orge, sacrifici umani, gare di rutti o altro e che (per ora) nessuno si è sognato di inserirli in un rito cattolico visto che nessuno li vieta. Anche se si trattasse veramente di un rito extraliiturgico, questo non giustifica ogni tipo di rito. Oltretutto, quando non eseguiti nelle piazze o nelle segrete stanze delle parrocchie, questi riti si eseguono in chiesa. E in un luogo sacro non tutto è permesso. Siccome però il buon senso è latitante da troppo tempo, allora mi rivolgo direttamente ai simpatizzanti, difensori e appartenenti del Cammino, prendendo per vere le loro spiegazioni, e chiedendo se anche questo tipo di danze è legittimo:



Anche quella di tal don Bruno è una danza “allegra”, che esprime la “gioia”. Anche quella di tal don Bruno è una danza alla fine della Messa (se di Messa si può parlare). Anche la danza di tal don Bruno non è vietata dai libri liturgici. Che si fa? È lecita e auspicabile anche questa? Chi lo stabilisce? Il tal don di turno? O il tale fondatore di turno? Attendo risposte chiarificatrici. Non le attendo dai vescovi, “capisco” che hanno cose più importanti di cui occuparsi. Le attendo da chiunque sia capace di fornirne. Non dico di esaustive, ma almeno di decenti.

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